I Criteri Ambientali Minimi per l’edilizia pubblica e privata: cosa sono?
Isolconfort propone numerosi pannelli in polistirene espanso idonei per l’utilizzo in lavori di nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici e privati.
Questi materiali isolanti certificati CAM permettono di accedere al ECOBONUS 110% introdotto del Decreto Rilancio
I Criteri Ambientali Minimi (CAM) per l’edilizia pubblica entrati in vigore con il Decreto Ministeriale 11/10/2017 hanno messo in luce i requisiti necessari, da cui le imprese appaltanti non possono prescindere, per l’affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, la ristrutturazione e la manutenzione degli edifici pubblici siano essi scuole, ospedali, palazzi istituzionali, ecc. e, a seguito del Decreto Rilancio del 19/05/2020, per beneficiare dell’Ecobonus 110%.

L’obiettivo dei Criteri Ambientali Minimi è assicurare prestazioni ambientali al di sopra della media del settore attraverso la razionalizzazione dei consumi e rendere sempre più sostenibile ed efficienti, sotto il profilo energetico, gli edifici pubblici e privati.
Come si evince dalla Gazzetta Ufficiale n.259 del 6 novembre 2017, l’impiego di Componenti in Materie Plastiche per opere pubbliche deve contenere una percentuale di materia riciclata che deve essere dimostrata attraverso una certificazione ambientale di Prodotto di Tipo III (EPD) , conforme alla norma UNI EN 15804 e alla norma ISO 14025, come EPD Italy o equivalenti o da una certificazione di prodotto rilasciata da un organismo di valutazione della conformità che attesti il contenuto di riciclato attraverso l’esplicitazione del bilancio di massa come ReMade in Italy, Plastica Seconda Vita o equivalenti.
L’entrata in vigore dei nuovi Criteri Ambientali Minimi ha quindi reso più selettiva la scelta dei materiali da impiegare sia nei cantieri pubblici che quelli privati, anche per quello che riguarda l’isolamento termico degli edifici. Le scelte si riducono a un numero ridotto di isolanti, tra cui i pannelli coibentati Isolconfort, primi pannelli in EPS (polistirene espanso sinterizzato) in possesso della certificazione ambientale EPD Italy sul mercato italiano
2.4.2 CRITERI SPECIFICI PER I COMPONENTI EDILIZI

Stralcio del testo relativo ai Criteri Ambientali Minimi riportato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 06.11.17
2.4.2.9 ISOLANTI TERMICI ED ACUSTICI
Gli isolanti utilizzati devono rispettare i seguenti criteri:
– non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie applicabili;
– non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell’ozono superiore a zero;
– non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
– se prodotti da una resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
– se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e s.m.i. (29)
– gli isolanti in polistirene espanso (EPS) devono essere costituiti dal 10% al 60% di materiale riciclato e/o recuperato in funzione della tecnologia adottata per la produzione, misurata sul peso del prodotto finito.
I pannelli isolanti in polistirene espanso di Isolconfort, disponibili sia in EPS bianco che in EPS con grafite Neopor® e Neopor® BMBcertTM di BASF, sono prodotti con adeguate percentuali di materiale riciclato.


I CAM prevedono inoltre alcuni criteri incentivanti, non obbligatori, tra cui la “distanza di approvvigionamento dei prodotti da costruzione”: viene infatti attribuito un punteggio premiante per il progetto che preveda l’utilizzo di materiali estratti, raccolti o recuperati, nonché lavorati ad una distanza massima di 150 km dal cantiere di utilizzo, per almeno il 60% in peso sul totale dei materiali utilizzati.
Isolconfort oggi vanta tre stabilimenti di recente costituzione che supportano una fornitura capillare in tutto il nord e centro Italia: San Vito al Tagliamento (PN), Cologna Veneta (VR) e Pozzolo Formigaro (AL). Tutti gli stabilimenti dispongono di macchinari ed impianti moderni ed innovativi, di ampi magazzini per la stagionatura dei materiali, assicurando così stabilità dimensionale certa, sia durante sia dopo la posa in opera.
Per leggere il testo integrale del DM, visita il sito Ministero dell’ambiente
Per maggiori informazioni sui pannelli in polistirolo con certificazione ambientale di prodotto:
ECO POR G031
ECO ESPANSO 100
ECO DUR ZETA
ECO POR K100
ECO POR K150
ECO ESPANSO K100
ECO ESPANSO K120
ECO ESPANSO K150
ECO ESPANSO K200
INTEGRAZIONE
Il ministero ha da poco emanato dei chiarimenti in merito ai Criteri Ambientali Minimi in seguito a diverse segnalazioni di non corretta applicazione dei CAM da parte delle stazioni appaltanti, precisando che:
- Il codice appalti, D.Lgs. n.50/2016, prevede all’art.71 che i bandi di gara contengano i criteri ambientali minimi di cui all’articolo 34. All’art.34 viene specificato al comma 1 che le specifiche tecniche e le clausole contrattuali vanno inserite integralmente nella documentazione di gara. In particolare, per quanto riguarda i criteri progettuali, cioè le specifiche tecniche, vanno inseriti nel capitolato speciale d’appalto. In base al comma 2 dello stesso articolo i criteri premianti sono da tenere in considerazione. La stazione appaltante può quindi inserire nella documentazione di gara uno o più dei criteri premianti presenti nel documento CAM ma non ignorarli, fermo restando che può elaborarne di nuovi e/o più stringenti. I criteri per la selezione dei candidati non sono invece obbligatori, anche se, soprattutto in caso di gare per lavori, sono fortemente consigliati per i risvolti positivi che può avere la gestione ambientale dell’impresa o la corretta gestione del personale.
- La stazione appaltante, deve mettere a gara il progetto esecutivo o, in caso di lavori, deve avere un progetto esecutivo già conforme ai CAM. L’appaltatore deve eseguire quanto previsto dal progetto esecutivo esistente e a suo carico può rimanere l’esecuzione di disegni di dettaglio come i particolari costruttivi. In caso di lavori, facendo p.es riferimento alle verifiche del criterio 2.5.3, la definizione di “un piano per il controllo dell’erosione e della sedimentazione per le attività di cantiere” o di “un piano per la gestione dei rifiuti da cantiere e per il controllo della qualità dell’aria e dell’inquinamento acustico durante le attività di cantiere”, attengono alla fase di progettazione e devono costituire parte integrante del progetto approvato e messo a gara. Se questi documenti non sono inseriti nella documentazione di gara ma vengono redatti successivamente costituiscono una variante al progetto. Allo stesso modo, per il criterio 2.5.5 dovrebbero essere individuati in fase di progetto i luoghi per la gestione e il ricollocamento delle terre di scavo, lasciando all’impresa l’eventuale possibilità di scelta tra più alternative. Se non fosse possibile assolvere alle prescrizioni del DM per assenza di cantieri riceventi, sarebbe compito della SA dimostrarlo e giustificarlo e non dell’impresa.
- Il computo metrico estimativo e l’elenco prezzi unitari dovrebbero comprendere tutte le voci di spesa previste dal progetto approvato e messo a base di gara. Se così non è, la stazione appaltante non può ribaltare i maggiori oneri derivanti dagli adempimenti di norma, non solo in merito ai CAM, direttamente sull’impresa senza fare alcuna verifica economica. A questo fine la stazione appaltante deve svolgere una adeguata analisi dei prezzi anteriormente alla pubblicazione di un bando di gara per lavori e non può scaricare sugli offerenti costi non previsti nel progetto esecutivo.
- Le stazioni appaltanti nell’applicare i CAM trovano in questo documento la risposta a diverse perplessità scaturite nella lettura dei singoli criteri, anche laddove siano presenti delle incongruenze rispetto alle norme già vigenti citate nel testo. Vedasi p.es il chiarimento ivi presente al criterio 2.3.2 o al 2.4.2.14. In questi casi la stazione appaltante potrà così trasporre nella documentazione di gara il criterio con le dovute correzioni costituendo il bando “lex specialis”, unico riferimento per i partecipanti alla gara. Senza dimenticare la deroga all’applicazione di due criteri prevista dal comma 3 del DM 11 ottobre 2017 di adozione dei CAM edilizia.
Criterio 2.4.1.2 Materia recuperata o riciclata
D: Il contenuto di materia recuperata o riciclata deve essere pari ad almeno il 15% in peso sul totale dei materiali utilizzati. “per le diverse categorie di materiali e componenti edilizi valgono in sostituzione, qualora specificate, le percentuali contenute al cap.2.4.2”. Le percentuali contenute nei sottopunti sui singoli materiali di cui al punto 2.4.2. sono però generalmente minori di quel 15% imposto in premessa (cls-percentuale minimo di riciclato 5% sul totale, laterizi 10%- per il legno non sono richieste percentuali minime..etc.)- quindi applicando le singole percentuali imposte o non applicandole (vedi il caso del legno), calcolando i pesi e le % relative di riciclato, non si arriva ad ottenere quel 15% richiesto. Non risulta chiaro quindi se basta attenersi alle percentuali contenute al cap.2.4.2 come scritto al 3° capoverso, o se nel complessivo dei calcoli devo ottenere comunque almeno il 15% di materia riciclata, come scritto al primo capoverso, il che farebbe alzare tutte le percentuali rispetto a quanto stabilito ai successivi sottopunti.
R: Per i materiali di cui al cap. 2.4.2 si applicano le percentuali indicate nei relativi paragrafi 2.4.2.1 e seguenti. Per altri materiali (se ce ne sono nel progetto) si fa la somma dei relativi pesi e si calcola il 15% ai sensi del 2.4.1.2. Questo 15 % può essere costituito anche dal differente contributo dato dai diversi materiali considerati. Se così non si riesce ad arrivare al 15% di riciclato complessivo, lo si riporta nella relazione tecnica-illustrativa. Se, invece, non ci sono materiali diversi da quelli indicati ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, restano le percentuali più basse ivi indicate.
D: Fare riferimento al PESO e non al volume, appare talvolta scorretto, poiché ci sono materiali molto leggeri, come gli isolamenti termici ed acustici (di cui al par. 2.4.2.8), che incidono pochissimo sul peso totale, che però sarebbero anche più facilmente reperibili nelle versioni “riciclate”, mentre ad esempio i calcestruzzi vanno ad incidere molto sui calcoli complessivi dei pesi. Di conseguenza, in tal caso, se dovessimo fissare la % minima complessiva al 15%, occorrerebbe imporre per il calcestruzzo una % di riciclato molto più alta di quella imposta del 5% da norma. Restano i dubbi poi sull’effettiva reperibilità sul mercato di un cls con il 30-40% di materiale riciclato.- ovvero rischiamo di imporre delle % di riciclato su certi materiali che non esistono, con grossi problemi poi in fase di appalto.
R: Per il calcestruzzo si è scelta già da tempo, la percentuale del 5% di riciclato a causa delle restrizioni derivanti nella norma tecnica di cui al D.M. 14 gennaio 2008 (Tabella 11.2.III). Riguardo gli isolanti o in genere i materiali leggeri quel che conta in un’analisi del ciclo di vita è l’impatto ambientale per unità di peso. In una manutenzione straordinaria, se si utilizzano pochi materiali e questi materiali sono quelli richiamati nei criteri 2.4.2.1 e seguenti, si applicano (come detto al precedente punto) le percentuali indicate per i singoli materiali. Se si utilizzano anche altri materiali, diversi da quelli di cui ai paragrafi 2.4.2.1 e seguenti, si fa la somma dei relativi pesi e sul totale si calcola il 15%.
Per leggere il testo completo sui chiarimenti ministeriali relativi ai Criteri Minimi Ambientali Edilizia, visita il sito del Ministero dell’ambiente.