AGGIORNATO A GENNAIO 2022
L’approvazione del Decreto Rilancio e del Super Ecobonus 110% ha individuato nel settore edile il volano per la ripartenza.
Il Decreto, entrato in vigore il 19/05/2020, punta ad incentivare il miglioramento energetico degli immobili attraverso degli interventi mirati con il vincolo dell’incremento di almeno due classi energetiche dell’edificio, ovvero se non possibile, il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l’A.P.E..
Dall’entrata in vigore si sono susseguite diverse modifiche ma, tra i vari interventi attuabili per usufruire del Superbonus 110%, è sempre stata valida la possibilità di realizzare l’isolamento termico degli edifici attraverso l’applicazione del cappotto termico.
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Ecobonus 110% e cappotto termico: cosa è finanziabile?
Il Decreto indica che sono finanziabili interventi di isolamento termico di superfici opache orizzontali e verticali con incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio.
Tali interventi sono detraibili su un ammontare complessivo delle spese non superiore a 60.000 € moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. I materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM (di cui al DM 11 ottobre 2017).
Risulta chiaro che il cappotto termico, in particolare quello realizzato con i pannelli isolanti in EPS di Isolconfort con certificazione CAM, sarà un intervento indispensabile per raggiungere un significativo incremento delle prestazioni energetiche dell’edificio e si potrà facilmente realizzare sia in interventi di ristrutturazione ove non vi siano particolari vincoli architettonici e in interventi di nuova costruzione.
Il bonus 110 per cento per il cappotto termico è riconosciuto sia per gli interventi eseguiti in condominio, che sulle prime e sulle seconde case, siano esse unifamiliari che all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, con uno o più accessi autonomi dall’esterno, come nel caso delle villette a schiera.
Scadenze Superbonus, quali sono le date da tenere a mente?
Il bonus 110 prevede diverse scadenze in base alla tipologia di beneficiario, la detrazione fiscale del 110 per cento per le spese sostenute andrà infatti ad essere sospesa per alcune categorie già dal 30 giugno 2022 mentre per altre categorie sarà prorogata sino a fine 2025 ma, in alcuni casi, con la riduzione dell’aliquota di spesa.
Le scadenze del Super Bonus 110 per cento sono così suddivise:
– 30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari e funzionalmente indipendenti.
– 31 dicembre 2022 per gli edifici unifamiliari e funzionalmente indipendenti con almeno il 30% dei lavori conclusi entro il 30 giugno 2022.
– 30 giugno 2023 per IACP e cooperative.
– 31 dicembre 2023 per condomini, proprietari di edifici da 2 a 4 unità, Onlus, Odv, Aps e per IACP e cooperative che hanno concluso almeno il 60% dei lavori entro il 30 giugno 2023.
– 31 dicembre 2024 per condomini, proprietari di edifici da 2 a 4 unità, Onlus, Odv, Aps con riduzione dell’aliquota di spesa al 70%
– 31 dicembre 2025 per condomini, proprietari di edifici da 2 a 4 unità, Onlus, Odv, Aps con riduzione dell’aliquota di spesa al 65%.

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Una particolare attenzione è poi stata riservata a chi effettua interventi nei territori colpiti da eventi sismici avvenuti dopo il 1° aprile 2009 per cui sia stato dichiarato lo stato di emergenza, in questo caso il beneficiario può godere del Superbonus rafforzato che prevede un aumento del 50% del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di efficienza energetica o antisismici sostenuti entro il 31 dicembre 2025.
Come beneficiare del Superbonus 110%?
Il contribuente potrà scegliere di beneficiare di una detrazione fiscale attraverso la trasformazione del valore del bonus in un credito di imposta che si attuerà in 5 anni con quote di pari importo o potrà optare per un contributo sotto forma di sconto in fattura da parte del fornitore, quest’ultimo potrà recuperarlo sotto forma di credito di imposta cedibile ad altri soggetti, comprese banche e intermediari finanziari.
Come procedere per ottenere i maggiori benefici dall’Ecobonus per il cappotto termico?
La realizzazione di un cappotto termico è un’opera relativamente semplice da eseguire ma è indispensabile avere alcune accortezze:
– Affidarsi ad un professionista termotecnico per la valutazione della classe energetica dell’immobile ed avere indicazioni adeguate sull’intervento da realizzare per ottenere l’incremento delle due classi energetiche richieste per beneficiare del Superbonus, oltre che seguire le pratiche ed asseverazioni richieste.
– Scegliere il pannello isolante più idoneo, ricordiamo che il Decreto Rilancio richiede che i materiali isolanti utilizzati devono rispettare i Criteri Ambientali Minimi – CAM. A questo proposito vi suggeriamo i pannelli per cappotto termico di Isolconfort Eco Por G031, Eco Espanso 100 ed Eco Dur Zeta, lastre isolanti in EPS con certificato ambientale EPD e conformi ai CAM.
– Affidarsi ad un posatore esperto, infatti l’efficacia e la durata di un cappotto termico è strettamente legata alla qualità della manodopera che deve evitare errori che possono inficiare la bontà dell’intervento di coibentazione. Vi suggeriamo di leggere il nostro focus: Posa cappotto termico senza errori: i passi da seguire

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Perché sfruttare l’Ecobonus 110 per cento per fare il cappotto termico?
Sfruttando il bonus 110 per cento i proprietari di immobili potranno beneficiare di numerosi vantaggi a costo zero, in particolare, realizzando l’isolamento a cappotto, godranno di:
– edifici energeticamente più efficienti
– consumi ridotti e conseguenti bollette più leggere
– maggior confort abitativo
– riduzione di condensa e muffa dovuta ai ponti termici
– rivalutazione dell’immobile
– rinnovata estetica dell’edificio
Quali sono gli atri interventi trainanti per poter usufruire del Superbonus 110%?
Il Superbonus 110% è previsto per 3 macro-interventi definiti trainanti:
– interventi di isolamento termico
– interventi in edifici unifamiliari: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, ovvero con impianti di microcogenerazione.
– interventi in condomini: sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto, a pompa di calore, ivi inclusi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici, ovvero con impianti di microcogenerazione.